Art. 3.
(Prezzo equo).

      1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca, in cui il prezzo è proposto dal produttore ed eventualmente modificato tramite accordo tra le parti sulla base di una valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che il suo livello produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.

 

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      2. In relazione all'entità dei prodotti venduti il prezzo deve anche essere idoneo a generare per il produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentire ad esso di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre un'esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.